Statuto Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino (AARDT)
Art. 1 Nome e sede
"L’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino" (AARDT) è apartitica e
aconfessionale. Non ha scopo di lucro. Ha sede a Melano, in Casa Maderni.
Art. 2 Scopi
Scopi
dell'Associazione sono la raccolta, la conservazione, l'ordinamento e la messa a
disposizione per la consultazione, lo studio e la valorizzazione:
a)
degli
archivi delle associazioni, di gruppi femminili che sono stati, o che sono
attivi in Ticino;
b)
di
materiale biografico e di archivi privati relativi a donne ticinesi, o che in
Ticino hanno vissuto e/o operato;
c)
di una
biblioteca: degli scritti e delle opere di autrici ticinesi, o che i Ticino
hanno scritto e/o pubblicato le loro opere;
d)
di una
biblioteca dei cataloghi, di una raccolta di opere o di materiale di artiste
ticinesi, o attive in Ticino;
e)
di una
biblioteca delle opere di storia delle donne e di storia del femminismo,
f)
di una
biblioteca di opere di autrici svizzere, o estere.
Art. 3 Membre/i
Possono
divenire membre/i dell'Associazione le persone - fisiche o giuridiche - che ne
condividono gli scopi, e che versano la quota sociale annua di fr. 50.-- per le
persone fisiche, fr. 30.-- per studenti e AVS, e di fr. 200.-- per le persone
giuridiche.
Art. 4 Mezzi finanziari
I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:
-
le quote sociali annuali e le donazioni delle socie e dei
soci;
-
i contributi
privati e/o pubblici;
-
le
elargizioni di persone fisiche o giuridiche;
-
ogni altra
fonte.
Art. 5 Responsabilità
L’Associazione risponde solo con il proprio capitale per le obbligazioni nei
confronti di terzi.
Art. 6 Organizzazione
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'assemblea delle/dei socie/soci
- il Comitato
- l'Ufficio di revisione
Art. 7 Assemblea
L'Assemblea è
l'organo superiore dell'Associazione e si compone di tutte le socie e i soci di
cui all'art. 3.
L'Assemblea è convocata dal Comitato una volta all'anno, almeno 15 giorni prima
dell'adunanza, con l'indicazione delle trattande all'ordine del giorno.
Art. 8 Competenze dell'Assemblea
L'Assemblea
nomina:
-
la/il
presidente, le/i membre/i
del
Comitato, e l'Ufficio di revisione.
-
approva il programma d'attività;
-
approva
lo statuto e le sue modifiche;
-
approva i
conti annuali ed il rapporto dell’ufficio di revisione
-
vigila
sull'attività degli altri organi dell'Associazione.
La/il
presidente è eletta/o per un periodo di due anni ed sempre rieleggibile.
Art. 9 Diritto di voto
Ogni socia/o
ha diritto a un voto.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti delle socie e dei soci presenti.
Art. 10 Comitato
Il Comitato
dell'Associazione è composto da 5 a 9 persone, compresa la/il presidente.
Esso designa al suo interno la/il vicepresidente, la/il cassiera/e,
le/i quali sono nominate/i per un periodo di due anni,
e sono sempre rieleggibili.
Art. 11 Competenze del Comitato
Il Comitato
promuove iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, cura gli
interessi dell'Associazione e la rappresenta nei confronti di terzi, da seguito
alle decisioni prese dall’Assemblea. Esso si riunisce secondo necessità e su
convocazione della/del presidente, o della/del vicepresidente.
L'Associazione è vincolata dalle firme collettive a due di una/un membra/o del
comitato, la/il vicepresidente, la/il cassiera/e con la/il presidente.
Al Comitato spetta ogni competenza non demandata ad altro organo
dell'Associazione.
Art. 12 Organizzazione del Comitato
Il Comitato:
a)
può assumere una/un o
più collaboratrici/collaboratori che gestiscono gli archivi, la biblioteca e il
segretariato, in collaborazione con il Comitato e garantisce la presenza
regolare in sede;
b)
può organizzarsi in
Gruppi di lavoro la cui attività è disciplinata da un Regolamento interno.
Art. 13 Ufficio di revisione
L'Ufficio di
revisione si compone di due membre/i, nominate/i per un periodo di 2 anni e
rieleggibili.
Esso esamina i conti annuali dell'Associazione, e redige il relativo rapporto
all'attenzione dell'Assemblea.
Art. 14 Scioglimento dell'Associazione
-
Lo
scioglimento dell’Associazione può essere deciso dall’Assemblea generale
convocata a tale scopo, che decide a maggioranza di almeno i due terzi delle
socie/dei soci presenti.
-
In caso di scioglimento il fondo librario verrà ceduto in proprietà a una
Biblioteca cantonale, mentre il materiale documentario verrà ceduto in
proprietà all’Archivio di Stato del Cantone Ticino, a Bellinzona.
I beni restanti, appartenenti all’AARDT, verranno devoluti ad uno o più enti
designati dall'Assemblea aventi scopi simili a quelli dell'Associazione.
Per quanto
non regolato dal presente statuto si applicano gli art. 60 e segg. del CCS.
Approvato dall'Assemblea straordinaria del 21 aprile 2010, svoltasi nella sede degli Archivi Riuniti delle Donne -
Ticino, a Melano.
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