Statuto Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino (AARDT)
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Art. 1 Nome e sede
"L’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino" (AARDT) è apartitica e
aconfessionale. Non ha scopo di lucro. Ha sede a Melano, in Casa Maderni.
Art. 2 Scopi
Scopi dell'Associazione sono la raccolta, la conservazione, l'ordinamento e
la messa a disposizione per la consultazione, lo studio e la valorizzazione:
a) degli archivi delle associazioni, di gruppi femminili che sono stati, o che
sono attivi in Ticino;
b) di materiale biografico e di archivi privati relativi a donne ticinesi, o che
in Ticino hanno vissuto e/o operato;
c) di una biblioteca: degli scritti e delle opere di autrici ticinesi, o che i
Ticino hanno scritto e/o pubblicato le loro opere,
d) di una biblioteca dei cataloghi, di una raccolta di opere o di materiale di
artiste ticinesi, o attive in Ticino;
e) di una biblioteca delle opere di storia delle donne e di storia del
femminismo,
f) di una biblioteca di opere di autrici svizzere, o estere.
Art. 3 Membre/i
Possono divenire membre/i dell'Associazione le persone - fisiche o giuridiche
- che ne condividono gli scopi, e che versano la quota sociale annua di fr. 50.--
per le persone fisiche, fr. 30.-- per studenti e AVS, e di fr. 200.-- per le
persone giuridiche.
Art. 4 Mezzi finanziari
I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:
- le quote sociali annuali e le donazioni delle socie e dei soci;
- i contributi privati e/o pubblici;
- le elargizioni di persone fisiche o giuridiche;
- ogni altra fonte.
Art. 5 Responsabilità
L’Associazione risponde solo con il proprio capitale per le obbligazioni nei
confronti di terzi.
Art. 6 Organizzazione
Gli organi dell'associazione sono:
- l'Assemblea delle socie e dei soci;
- il Comitato direttivo
- l'Ufficio di revisione.
Art. 7 Assemblea
L'Assemblea è l'organo superiore dell'Associazione e si compone di tutte le
socie e i soci di cui all'art. 3.
L'Assemblea è convocata dal Comitato una volta all'anno, almeno 15 giorni prima
dell'adunanza, con l'indicazione delle trattande all'ordine del giorno.
Art. 8 Competenze dell'Assemblea
L'Assemblea nomina:
1. la/il presidente, le/i membre/i del Comitato, e l'Ufficio di revisione.
2. approva il programma d'attività;
3. approva lo statuto e le sue modifiche;
4. approva i conti annuali ed il rapporto dell’ufficio di revisione
5. vigila sull'attività degli altri organi dell'Associazione.
La/il presidente è eletta/o per un periodo di due anni ed sempre rieleggibile.
Art. 9 Diritto di voto
Ogni socia/o ha diritto a un voto.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti delle socie e dei soci presenti.
Art. 10 Comitato
Il Comitato dell'Associazione è composto da 5 a 9 persone, compresa la/il
presidente.
Esso designa al suo interno la/il vicepresidente, la/il cassiera/e, le/i quali
sono nominate/i per un periodo di due anni, e sono sempre rieleggibili.
Art. 11 Competenze del Comitato
Il Comitato promuove iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali,
cura gli interessi dell'Associazione e la rappresenta nei confronti di terzi, dà
seguito alle decisioni prese dall’Assemblea. Esso si riunisce secondo necessità
e su convocazione della/del presidente, o della/del vicepresidente.
L'Associazione è vincolata dalle firme collettive a due di una/un membra/o del
comitato, la/il vicepresidente, la/il cassiera/e con la/il presidente.
Al Comitato spetta ogni competenza non demandata ad altro organo
dell'Associazione.
Art. 12 Organizzazione del Comitato
Il Comitato:
a) può assumere una/un o più collaboratrici/collaboratori che gestiscono gli
archivi, la biblioteca e il segretariato, in collaborazione con il Comitato e
garantiscono la presenza regolare in sede;
b) può organizzarsi in Gruppi di lavoro la cui attività è disciplinata da un
Regolamento interno.
Art. 13 Ufficio di revisione
L'Ufficio di revisione si compone di due membre/i, nominate/i per un periodo
di 2 anni e rieleggibili.
Esso esamina i conti annuali dell'Associazione, e redige il relativo rapporto
all'attenzione dell'Assemblea.
Art. 14 Scioglimento dell'Associazione
1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso dall’Assemblea generale
convocata a tale scopo, che decide a maggioranza di almeno i due terzi delle
socie/dei soci presenti.
2. In caso di scioglimento il fondo librario verrà ceduto in proprietà a una
Biblioteca cantonale, mentre il materiale documentario verrà ceduto in proprietà
all’Archivio di Stato del Cantone Ticino, a Bellinzona.
I beni restanti, appartenenti all’AARDT, verranno devoluti ad uno o più enti
designati dall'Assemblea aventi scopi simili a quelli dell'Associazione, a loro
volta al beneficio dell’esenzione fiscale, con sede ed operante/i nel Canton
Ticino.
Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano gli art. 60 e segg.
del CCS.
Approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 15 ottobre
2011, svoltasi nella sede degli Archivi Riuniti delle Donne -
Ticino, a Melano.
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