Statuto Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino (AARDT)

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Art. 1 Nome e sede

"L’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino" (AARDT) è apartitica e aconfessionale. Non ha scopo di lucro. Ha sede a Melano, in Casa Maderni.

Art. 2 Scopi

Scopi dell'Associazione sono la raccolta, la conservazione, l'ordinamento e la messa a disposizione per la consultazione, lo studio e la valorizzazione:

a) degli archivi delle associazioni, di gruppi femminili che sono stati, o che sono attivi in Ticino;
b) di materiale biografico e di archivi privati relativi a donne ticinesi, o che in Ticino hanno vissuto e/o operato;
c) di una biblioteca: degli scritti e delle opere di autrici ticinesi, o che i Ticino hanno scritto e/o pubblicato le loro opere,
d) di una biblioteca dei cataloghi, di una raccolta di opere o di materiale di artiste ticinesi, o attive in Ticino;
e) di una biblioteca delle opere di storia delle donne e di storia del femminismo,
f) di una biblioteca di opere di autrici svizzere, o estere.
 

Art. 3 Membre/i

Possono divenire membre/i dell'Associazione le persone - fisiche o giuridiche - che ne condividono gli scopi, e che versano la quota sociale annua di fr. 50.-- per le persone fisiche, fr. 30.-- per studenti e AVS, e di fr. 200.-- per le persone giuridiche.

Art. 4 Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

  • le quote sociali annuali e le donazioni delle socie e dei soci;
  •  i contributi privati e/o pubblici;
  • le elargizioni di persone fisiche o giuridiche;
  • ogni altra fonte.
     

Art. 5 Responsabilità


L’Associazione risponde solo con il proprio capitale per le obbligazioni nei confronti di terzi.
 

Art. 6 Organizzazione

Gli organi dell'associazione sono:

  • l'Assemblea delle socie e dei soci;
  • il Comitato direttivo
  • l'Ufficio di revisione.
     

Art. 7 Assemblea

L'Assemblea è l'organo superiore dell'Associazione e si compone di tutte le socie e i soci di cui all'art. 3.
L'Assemblea è convocata dal Comitato una volta all'anno, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione delle trattande all'ordine del giorno.
 

Art. 8 Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea nomina:

1. la/il presidente, le/i membre/i del Comitato, e l'Ufficio di revisione.
2. approva il programma d'attività;
3. approva lo statuto e le sue modifiche;
4. approva i conti annuali ed il rapporto dell’ufficio di revisione
5. vigila sull'attività degli altri organi dell'Associazione.
La/il presidente è eletta/o per un periodo di due anni ed sempre rieleggibile.
 

Art. 9 Diritto di voto

Ogni socia/o ha diritto a un voto.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti delle socie e dei soci presenti.
 

Art. 10 Comitato

Il Comitato dell'Associazione è composto da 5 a 9 persone, compresa la/il presidente.
Esso designa al suo interno la/il vicepresidente, la/il cassiera/e, le/i quali sono nominate/i per un periodo di due anni, e sono sempre rieleggibili.

Art. 11 Competenze del Comitato

Il Comitato promuove iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, cura gli interessi dell'Associazione e la rappresenta nei confronti di terzi, dà seguito alle decisioni prese dall’Assemblea. Esso si riunisce secondo necessità e su convocazione della/del presidente, o della/del vicepresidente.
L'Associazione è vincolata dalle firme collettive a due di una/un membra/o del comitato, la/il vicepresidente, la/il cassiera/e con la/il presidente.
Al Comitato spetta ogni competenza non demandata ad altro organo dell'Associazione.
 

Art. 12 Organizzazione del Comitato

Il Comitato:
a) può assumere una/un o più collaboratrici/collaboratori che gestiscono gli archivi, la biblioteca e il segretariato, in collaborazione con il Comitato e garantiscono la presenza regolare in sede;
b) può organizzarsi in Gruppi di lavoro la cui attività è disciplinata da un Regolamento interno.
 

Art. 13 Ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione si compone di due membre/i, nominate/i per un periodo di 2 anni e rieleggibili.
Esso esamina i conti annuali dell'Associazione, e redige il relativo rapporto all'attenzione dell'Assemblea.
 

Art. 14 Scioglimento dell'Associazione


1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso dall’Assemblea generale convocata a tale scopo, che decide a maggioranza di almeno i due terzi delle socie/dei soci presenti.
2. In caso di scioglimento il fondo librario verrà ceduto in proprietà a una Biblioteca cantonale, mentre il materiale documentario verrà ceduto in proprietà all’Archivio di Stato del Cantone Ticino, a Bellinzona.

I beni restanti, appartenenti all’AARDT, verranno devoluti ad uno o più enti designati dall'Assemblea aventi scopi simili a quelli dell'Associazione, a loro volta al beneficio dell’esenzione fiscale, con sede ed operante/i nel Canton Ticino.
Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano gli art. 60 e segg. del CCS.


Approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 15 ottobre 2011, svoltasi nella sede degli Archivi Riuniti delle Donne - Ticino, a Melano.
 

  
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