Indice studi e ricerche online AARDT
di Isabella Spinelli
Testo della conferenza di Isabella Spinelli all'Assemblea dell'Associazione
Archivi Riuniti delle Donne Ticino, ottobre 2002
L'oggetto principale della mia ricerca è costituito dalla gravidanza illegittima, derivante dall'esercizio illecito della sessualità femminile (non praticata quindi da una coppia sposata). Si tratta di un lavoro nato come mémoire di licenza e sostenuto nell'ottobre 2001 presso l'Università di Ginevra, sotto la direzione del prof. Michel Porret ("Grossesses illégitimes" devant la justice criminelle du bailliage de Mendrisio sous l'Ancien Régime). Oggi ho deciso di non considerare quegli argomenti di cui ho parlato nell'articolo apparso nell'ultimo numero di Archivio Storico Ticinese[1], vale a dire:
Spero, in ogni modo, di riuscire a dare un'idea generale della
problematica, pur non entrando nei dettagli.
Il contesto dell'Antico Regime è ben diverso da quello
di oggi: le condizioni giuridiche e sociali si sono modificate,
ma la problematica rimane di attualità, soprattutto se
pensiamo ad una delle sue possibili conseguenze, l'aborto.
Senza dimenticare questa problematica - strettamente connessa
alla figura sociale della donna incinta senza essere sposata -
spostiamoci nel baliaggio comune di Mendrisio, nel periodo che
va dalla seconda metà del XVI secolo ai primi decenni del
XVIII. Ho scelto questo periodo piuttosto esteso principalmente
per due motivi:
Per lo più, il XVIII secolo è escluso dal quadro
cronologico, e questo perché si assiste ad una svolta:
le fonti tacciono allora su episodi di gravidanza illegittima,
aborti o infanticidi.
Gli atti dei processi istruiti contro le donne rappresentano la
maggioranza delle fonti che formano il corpus utilizzato; si tratta
di documenti manoscritti conservati all'Archivio di Stato di Bellinzona.
Lo stato attuale degli archivi giudiziari dell'epoca della dominazione
svizzera lascia a desiderare: il materiale è troppo spesso
frammentato, disperso e non catalogato; in numerosi casi lo si
ritrova nei fondi privati di quelle famiglie i cui rappresentanti
hanno esercitato ruoli importanti nell'amministrazione, e in altri
casi è stato incorporato ai fondi dei comuni e dei distretti
ticinesi.
I fondi che ho utilizzato sono:
Ho potuto così costituire un dossier di fonti composto
di circa 135 procedure giudiziarie che, però, presentavano
un'assenza di continuità temporale: si tratta di una grossa
lacuna che non mi ha permesso di formulare un discorso quantitativo
(in altre parole non ho potuto quantificare il numero di casi
di fornicazione, di aborto o di infanticidio).
Un'ulteriore difficoltà è data dalla natura non
esaustiva delle fonti, che rende spesso arduo tracciare il profilo
sociale delle persone implicate nei processi: età, stato
civile e condizioni economiche sono dettagli troppo spesso trascurati
nei processi giudiziari.
Tuttavia i dati che ho raccolto mi permettono di concludere che
le accusate protagoniste dei processi provengono esclusivamente
da ambienti rurali, erano, in pratica, contadine o donne di servizio.
Insomma, non c'è traccia di donne d'estrazione socialmente
elevata nel dossier delle fonti, e questo probabilmente perché
chi aveva i mezzi riusciva a far rimanere segrete le proprie mancanze.
I processi sono pervenuti troppo spesso incompleti: la sentenza,
che ci permette di conoscere l'esito della procedura, è
un elemento raro e prezioso. Ma essenziali sono anche gli interrogatori
durante i quali i magistrati danno la parola ad accusati e testimoni.
Il secondo tipo di fonte che ho utilizzato è costituito
dalle "fonti del diritto", in altre parole dai testi
degli Statuti e Decreti che sono conservati, in forma manoscritta,
all'Archivio di Stato (Fondo Statuti).
Perché proprio il baliaggio di Mendrisio? In effetti, la
ricchezza del fondo Torriani ha giocato un ruolo decisivo.
Mendrisio è il baliaggio più meridionale. Si tratta
di una regione essenzialmente fertile, adatta all'agricoltura
e all'allevamento; la maggior parte della sua popolazione è
quindi d'estrazione rurale, come le donne protagoniste dei processi.
Più che verso gli altri baliaggi, Mendrisio era rivolto
verso la città di Como, vero e proprio polo economico,
culturale e religioso, e in parte verso Milano.
Questo orientamento, lo vedremo, sarà essenziale nelle
situazioni di gravidanze illegittime. A Como, infatti, si recavano
non solo gli abitanti del Mendrisiotto che intendevano consultare
un medico o concludere un affare, ma anche coloro che intendevano
partorire nell'anonimato o abbandonare un figlio non desiderato.
Perciò, anche se di modeste dimensioni, il baliaggio non
era ripiegato su se stesso: il fenomeno dell'emigrazione maschile,
l'importanza accordata alla città di Como e la localizzazione
su di un'importante via di transito facevano sì che non
rimanesse una regione isolata.
Per quanto riguarda le fonti della legge, va detto che gli statuti
in vigore nel baliaggio hanno radici nel Medio Evo, e mantengono
le loro caratteristiche anche dopo il 1521, quando la regione
è definitivamente integrata alla Confederazione dei 13$
Cantoni. Durante l'Antico Regime, le condizioni giuridiche e politiche
subiscono solo deboli variazioni (si tratta di riforme parziali
degli statuti, rese necessarie dal tempo). In particolare, mi
riferisco ai Decreti, agli Ordini ed alle Gride, in pratica a
decisioni prese dalle autorità svizzere -Dieta o balivo
- di fronte a problemi urgenti o transitori che richiedevano una
soluzione rapida ed efficace.
La pratica della giustizia si divide in due grossi campi: il civile
e il penale. Il penale si divide ulteriormente tra:
Giudice unico del tribunale del baliaggio è il landfogto,
di origine confederata, che non possiede però potere legislativo,
all'eccezione del diritto di emettere delle Gride provvisorie
(valide durante il periodo del suo incarico della durata due anni).
Il balivo è poi circondato da un gruppo di magistrati,
il cui ruolo e numero variano da un baliaggio all'altro.
Intendo porre l'accento su come le lacune esistenti negli Statuti
(vale a dire un'enorme superficialità nella qualificazione
dei delitti e delle pene) e la coesistenza di differenti fonti
del diritto, provocano una gran confusione, la quale accorda molto
vigore al potere di valutazione del giudice. Con altre parole,
l'arbitrario di cui può beneficiare il balivo è
la conseguenza della mancanza di un codice penale esauriente ed
ordinato.
Questa pratica emerge ampiamente nelle sentenze: il magistrato
non cita mai la base su cui stabilisce il proprio giudizio nel
qualificare il crimine e su cui motiva e fa applicare poi la pena.
Perciò, conoscere bene i testi degli Statuti non è
sufficiente: quello che fa stato è soprattutto il potere
di valutazione del giudice.
Nel valutare un crimine all'interno di questa procedura - di tipo
inquisitorio - un giudice tiene quindi conto di diverse circostanze
come
Si tratta, insomma, di un approccio empirico alla procedura
criminale.
Purtroppo questa sera non ci sarà il tempo di considerare
gli articoli degli Statuti che riguardano la problematica in questione.
Mi limiterò quindi a fare qualche considerazione generale.
Gli Statuti indicano come ciascuno avesse l'obbligo di denunciare
al console del villaggio, sotto pena di una multa, ogni Maleficium
o crimine grave di cui fosse stato testimone. Si vuole così
evitare ogni forma di giustizia privata. Questo provoca però
anche un clima di sospetto reciproco e di facilità alla
delazione.
Esiste poi una chiara frammentazione del potere: il clero, spesso
implicato in questioni di sessualità illecita, non è
giudicato dal tribunale laico, bensì da quello ecclesiastico
(si tratta del privilegium fori valido in tutto l'Occidente).
Uno stesso crimine è allora giudicato da due tribunali
distinti. In sostanza, il modo di amministrare la giustizia variava
secondo il rango giuridico e della condizione sociale della persona
accusata.
Per quel che riguarda i crimini legati alla sessualità,
gli Statuti sono generalmente molto vaghi (ho ricordato che la
qualificazione del delitto e lo stabilimento della pena dipendono
in larga misura dall'arbitrario del giudice). Si crea quindi un
fossato tra teoria (Statuti e Decreti) e pratica giudiziaria (amministrazione
reale della giustizia).
D'altronde, la criminalità che tocca la sfera della morale
è spesso difficilmente dimostrabile: un comportamento illecito
è attestato con certezza solamente alla presenza di una
gravidanza. Diventa perciò impossibile conoscere la reale
estensione del fenomeno: basti pensare a quante relazioni infeconde,
abbandoni, aborti spontanei o volontari, infanticidi ed azioni
clandestine varie non hanno lasciato traccia. Insomma, quella
che emerge dalle fonti è una criminalità apparente.
Tutti questi fattori rendono difficile l'analisi dei singoli processi,
e fanno sì che ogni caso sia diverso dagli altri, data
l'impossibilità di ricollegarli tutti ad un articolo di
legge o ad un decreto preciso.
Quello che però appare con evidenza è il carattere
misogino della repressione: in questo tipo di affare la donna
è nettamente svantaggiata rispetto all'uomo. È lei,
in genere, a pagare per le conseguenze di una relazione illecita.
L'uomo è di solito accusato solo alla presenza di particolari
circostanze aggravanti (in particolare in casi d'incesto o di
recidiva). Si spiega quindi l'interesse dei giudici verso i comportamenti
e la vita privata delle imputate; interesse che si manifesta attraverso
interrogatori umilianti e domande precise circa i luoghi, la frequenza
e i modi degli incontri clandestini.
Infine, basandosi sulle informazioni raccolte durante l'istruttoria
e grazie al potere decisionale accordatogli dai cantoni, il giudice
decreta il livello di colpevolezza e stabilisce una pena.
Il corpo della donna porta su di sé i segni irrefutabili
e il frutto (il bambino) del suo comportamento. Per l'uomo è
quindi più facile sottrarsi alle proprie responsabilità.
Questo, per la donna, significa invece, quasi certamente, compiere
un'azione criminale, come l'abbandono, l'aborto o addirittura
l'infanticidio.
Ma le conseguenze di una gravidanza illegittima non pesano unicamente
sulla madre: gli Statuti decretano che un figlio illegittimo si
trovi in una posizione d'inferiorità rispetto ai figli
legittimi, privato dell'eredità e senza la possibilità
di accedere ad alcune professioni (quella di notaio, per esempio).
Insomma, il sistema penale in vigore nel baliaggio, almeno per
quel che riguarda le fonti scritte del diritto, non accorda nessuna
protezione giuridica alla madre illegittima ed al suo bambino.
La repressione si rafforza soprattutto nei riguardi di donne colpevoli
d'aborto o infanticidio, le quali vengono di norma punite con
la pena di morte o la confisca dei beni.
È necessario ora spendere qualche parola sul modo in
cui si apre la procedura giudiziaria. Un po' ovunque, in Europa,
le autorità cercano di contenere il fenomeno dell'occultamento
di gravidanza (mi riferisco, per esempio, a testi di legge come
l'editto di Enrico II, che nel 1556 rende obbligatoria la dichiarazione
di gravidanza e di parto, la quale evita alla donna l'eventualità
di presunzione d'infanticidio in caso di morte sospetta del neonato
e di privazione del battesimo della sepoltura cristiana).
Questo tipo di necessità è avvertito anche dalle
autorità del baliaggio, e cito un decreto del 1719, del
Sindacato di Lugano:
| Li consoli e le levatrici, non saranno più tenute in avvenire di visitare in certi tempi le donne nubili per vedere se sono gravide; ma solamente quando alcune donne cadono in sospetto e grave presunzione di gravidanza potranno quelle esser visitate da una levatrice, senza l'intervento del Console (ASTi, Fondo Statuti, Statuto di Mendrisio, anno 1785, art. 204). |
Nel dossier delle fonti non ho però trovato nessun documento
riconducibile al tipo della dichiarazione di gravidanza. In realtà,
poi, anche le dichiarazioni avevano grossi limiti: erano la soluzione
alla quale ricorreva la donna quando i segni della gravidanza
erano più che manifesti e quando ogni tentativo di aborto
o matrimonio sembrava ormai inutile.
Torniamo a Mendrisio. In ogni villaggio era presente la figura
del console, un ufficiale. Tra i suoi compiti vi era anche quello
di denunciare (il termine usato nelle fonti è notificare)
le situazioni irregolari al balivo. Così facendo egli si
scaricava della responsabilità verso l'autore del crimine.
Non sono rari i casi di consoli multati per non aver adempiuto
il loro dovere. Il console doveva quindi sorvegliare i costumi
degli abitanti del villaggio, denunciando le "situazioni
irregolari", in altre parole quei casi che si distinguevano
dagli schemi fissi imposti dalle autorità laiche e religiose,
le quali cercavano di imporre una sessualità esercitata
unicamente nel contesto del matrimonio e di evitare la nascita
di figli illegittimi.
La responsabilità affidata al console è perciò
una manifestazione di questi sforzi d'ordinamento, i quali si
traducono in un feroce controllo sociale (controllo di cui beneficia
anche la Chiesa stessa, dato che il clero, ancora a lungo dopo
la riforma tridentina, manifesta comportamenti fin troppo laici).
Dopo la notificazione del console, il caso diventa di competenza
del tribunale del baliaggio e l'imputata è condotta a Mendrisio
per essere interrogata. Alla base di questo meccanismo di denuncia
c'è però la comunità stesa (comunità
di villaggio o regionale), che veglia su se stessa, senza tolleranza,
cercando di scovare le situazioni irregolari e attirando l'attenzione
delle autorità (del console prima e del balivo dopo).
Per questo motivo partecipa direttamente al controllo sociale
incoraggiato dalle autorità civili ed ecclesiastiche; il
mezzo con cui questo controllo sociale procede è costituito
dalle voci, dai "sentito dire". Una diceria circola
ampiamente presso una società in cui la curiosità
verso i fatti altrui appare legittima.
Tuttavia, anche se una voce è insistente e molto diffusa,
non basta, da sola, a decretare la condanna. Sono necessarie prove
più solide, come una confessione, una testimonianza diretta,
una perizia o la fuga della persona sospettata.
Così, la repressione di certi comportamenti è compiuta
dal tribunale del baliaggio, ma non solo: non si può trascurare
il ruolo della comunità che stigmatizza queste donne "criminali".
Un altro fattore che regola queste situazioni è costituito
dal forte, estremo senso dell'onore. L'onore femminile è
legato alla sessualità, e si estende anche agli altri membri
della famiglia. Consiste in un vero capitale, che si può
perdere con un comportamento errato e che sta alla base dell'immagine
sociale di una persona. È l'onore il movente di alcuni
episodi di violenza (come le vendette). D'altronde, il fondo Torriani
è ricco di processi evocanti risse, ferite, vendette e
omicidi. La violenza è un fatto banale ed accettato, spesso
presente nelle relazioni sociali ed affettive.
Le fonti sembrano indicare che un rapporto iniziato con un abuso
non impedisce poi che chi ha subito la violenza non possa desiderare
di instaurare una relazione e poi sposarne l'autore. La causa
honoris sembra più forte anche dell'amore per i figli;
i parenti (genitori compresi) possono anche allontanare la figlia
che li ha disonorati (non si può però generalizzare
il comportamento dei famigliari delle donne invischiate in affari
di sessualità illecita). Allo stesso modo, la donna perde
inevitabilmente il lavoro.
Insomma, una gravidanza illegittima è un vero choc per
una donna le cui abitudini sono completamente sconvolte. Un crimine
morale, come la fornicazione e la gravidanza illegittima
si trasforma in crimini contro le persone (omicidio per vendetta,
aborto o infanticidio). Questo passaggio, da un delitto di natura
morale al Maleficium, si compie quindi a causa di diversi
fattori:
La donna deve perciò compiere una scelta: può
quindi darsi che decida di rischiare e, spinta dalla disperazione,
aggiungere delle circostanze aggravanti ad una situazione già
precaria.
In altre parole, un aborto o un infanticidio significano un fallimento
del controllo sociale: il fatto che siano stati commessi indica
che questo controllo non era poi così efficace come lo
volevano i suoi promotori.
È una donna senza onore, ma soprattutto, senza dote quella
che non riesce a contrarre matrimonio. In un'epoca in cui il matrimonio
per amore è una rarità, è possibile "riparare"
una situazione compromessa fornendo una dote sufficiente perché
il marito chiuda un occhio sul passato della moglie.
Vorrei ora passare in rassegna quelle che sono le possibili
conseguenze di una gravidanza illegittima: la fuga, l'abbandono
del neonato, l'aborto e l'infanticidio.
La fuga alla presenza di una gravidanza può avere diverse
motivazioni. La donna può voler sfuggire alla giustizia
in caso di circostanze aggravanti come un incesto o un adulterio,
ma la futura madre può semplicemente lasciare il suo villaggio
per evitare lo scandalo.
A volte, il non partire è invocato come prova d'innocenza,
come spiega Lucia, figlia di Gerolamo Pozzi di Castel San Pietro,
indagata per gravidanza illegittima nel 1695; cito:
| Di questo io ne sono innocenta et netta, et se fossi in colpa et havessi macchia non sarei qui perché saranno più de quindici giorni che sono fuori queste ciancie, et che si mormorava di me, ma io che sono netta ho voluto stare a casa, et avevo proposto che se mi cercavano volevo venire qua perché sono netta (ASTi, Fondo Torriani, 40 - 129 (1695)). |
La fuga però non è mai un'operazione tanto semplice
essa richiede una rete di complicità e di collaborazione
e si traduce con un brutale distacco dall'ambiente in cui la donna
ha sempre vissuto. La donna trova rifugio presso conoscenti o
parenti lontani, spesso pagando. La fuga è anche la soluzione
proposta dal seduttore per soffocare lo scandalo. L'uomo, invece,
parte soprattutto alla presenza di circostanze aggravanti, come
l'incesto.
Il fatto di partire non garantisce tuttavia l'anonimato: abbiamo
visto come gli abitanti del baliaggio uscissero spesso dai confini
e che s'imbattessero in qualche giovane del proprio villaggio,
la quale sperava invece di non essere riconosciuta.
Non bisogna poi dimenticare che la fuga è un avvenimento
drammatico nella vita di una donna: come conseguenza di una gravidanza
rappresenta un fallimento e uno sconvolgimento psicologico ai
quali si aggiunge l'abbandono della propria comunità per
incontrarne una nuova in cui si rimarrà una donna senza
onore. E, naturalmente, non era facile rientrare dopo l'assenza.
L'abbandono è un fenomeno che risale all'Antichità
e in epoca moderna si manifesta anche nel territorio della Lombardia
svizzera, per raggiungere proporzioni drammatiche nel corso dell'Ottocento
e regredire alla fine del secolo davanti al disappunto sempre
più evidente dell'opinione pubblica e delle autorità
politiche. C'è una continuità sostanziale tra Antico
Regime e l'Ottocento, quando la causa honoris sembra ancora
la base delle azioni delle madri illegittime.
Per trattare questa problematica in modo più approfondito
bisognerebbe consultare un altro tipo di fonte (penso, in particolare,
alle fonti relative agli ospedali lombardi e ai registri battesimali).
Nel fondo Torriani ho recuperato solo una dozzina di documenti
riguardanti neonati abbandonati. Ora mi limiterò a qualche
considerazione generale.
Innanzitutto, nei baliaggi non esistevano istituzioni ospedaliere
in grado di offrire una soluzione valida al problema dell'infanzia
abbandonata; per questo motivo ci si rivolgeva ancora una volta
a Como (Ospedale S. Anna) o a Milano (Ospedale Maggiore).
I bambini illegittimi del Mendrisiotto si trovavano quindi al
centro di un vero processo d'esportazione; condotti direttamente
dalle madri oppure da altre persone pagate per farlo, si trovavano
spesso a passare di mano in mano prima del definitivo abbandono
(bisogna allora chiedersi quanti non sopravvivevano al difficile
viaggio).
Spesso le ricerche effettuate dalle autorità per identificare
i genitori di un esposto avevano regioni essenzialmente economiche:
in breve, nessuno voleva assumersi l'onere finanziario legato
al mantenimento di un neonato (pagare una nutrice, le spese per
il battesimo, ecc.).
In caso di ritrovamento di un neonato era necessario rivolgersi
al console del villaggio. Dalle fonti emerge una sorta di tolleranza
verso la pratica dell'abbandono: ma si tratta di una tolleranza
relativa, che non intendeva incoraggiare volontariamente la pratica.
Va aggiunto, inoltre, che la disinformazione giocava un ruolo
importante: era più facile abbandonare un figlio pensando
che in ospedale avrebbe avuto una vita migliore (in realtà
le condizioni per i trovatelli negli ospedali erano tutt'altro
che rosee).
L'autorità balivale agisce, in ogni caso, nei casi più
flagranti, come nel caso di Bartolomeo Cifello, che nel 1634 è
dichiarato colpevole per aver:
| occultamente mandata una putta puoco fa da detta Maddalena partorita, gravida d'esso Bartolomeo, all'hospital di Como, quale forse per puoca cura è morta, non ostante che havesse il modo di mantenerla (ASTi, Fondo Torriani, 39 - 79 (1634)). |
Ma, all'abbandono si aggiunge l'adulterio, siccome Maddalena
era una donna sposata. Bartolomeo perde i propri beni (terre e
bestiame). Questo caso, tuttavia, mostra come la pratica non fosse
incoraggiata, soprattutto per giustificazioni d'ordine morale.
La repressione segue le stesse motivazioni che emergono davanti
a crimini d'aborto o infanticidio: il bambino esposto (un essere
senza protezione e innocente) rischia di morire senza aver ricevuto
il sacramento del battesimo. È per questa ragione che i
giudici d'Antico Regime, nel valutare la gravità di un
abbandono, tengono conto dei luoghi e dei tempi dell'esposizione
(la nudità, ad esempio, costituisce una circostanza aggravante).
L'abbandono, come la fuga alla quale è spesso correlato,
vuole quindi cancellare il marchio del disonore. Abbandono e fuga,
poi, diversamente da aborto e infanticidio, prevedono una minima
rete di complicità; seduttori e complici agiscono spontaneamente
o dietro pagamento, e partecipano attivamente all'operazione,
accompagnando il neonato fino alla destinazione finale, l'istituto
di carità. Per questo motivo l'abbandono non è un
crimine esclusivamente femminile.
Aborto e, soprattutto, infanticidio sono forse le conseguenze
più dure ad una gravidanza illegittima.
Per il '700 esiste un vuoto documentario: ad una diminuzione del
fenomeno stesso si aggiunge, per la Lombardia svizzera, un calo
delle applicazioni della pena di morte. A Ginevra, per esempio,
si assiste anche ad un miglioramento della politica d'assistenza
dei bambini abbandonati accolti negli ospedali.
L'aborto era praticato in diversi modi: con delle operazioni meccaniche
(come forti pressioni, cadute, ma anche il portare pesi) oppure
ingerendo delle preparazioni (filtri, erbe, ecc.). Non posso escludere
che la donna intenzionata ad abortire non beneficiasse della collaborazione
del personale sanitario (chirurghi e comari), ma le fonti non
lasciano trasparire nulla in questo senso. Esiste tuttavia un
esiguo numero di tracce di complici reclutati nella cerchia famigliare
e quindi capaci di garantire il silenzio indispensabile.
Per il resto, aborto e infanticidio sono compiuti nel silenzio
più assoluto. È per questo motivo che, ancora una
volta, non possiamo conoscere a quanto ammonti la "cifra
oscura" dell'infanticidio. Ancora una volta abbiamo a che
fare con una criminalità soltanto apparente.
Aborto e infanticidio sono azioni violente e offensive e di solito
derivano dalla disperazione, sono realizzate in condizioni d'igiene
pessime e richiedono un minimo di conoscenze anatomiche che le
donne, di solito, non possedevano.
I testi degli Statuti di Mendrisio non qualificano particolarmente
aborto e infanticidio (un po' più precisi sono invece gli
statuti di altri baliaggi, come la Lavizzara): nel resto dell'Europa
invece già dalla fine del XV secolo e poi nel corso del
XVI, le leggi imperiali e reali si interessano direttamente delle
madri nubili. Queste leggi prevedevano che la morte di un bambino
nato da una madre che aveva occultato la gravidanza e il parto
comportava una presunzione d'omicidio (e tra queste leggi cito
a titolo d'esempio la Carolina - 1532 -, e l'editto di Enrico
II - 1556 -). Il termine "infanticidio" sarà
però assente dal vocabolario giuridico ancora nel XVIII
secolo.
Nel mio dossier di documenti ci sono solo sette procedure per
aborto; ma, appunto, la non-qualificazione dell'atto criminale
negli Statuti e l'assenza di processi giudiziari non significa
che la pratica fosse inesistente. In ogni caso, aborto e infanticidio
rientrano nel Maleficium ed erano puniti con la pena capitale.
L'orrore che suscitava l'aborto è comprensibile anche se
si considera la gravità del picchiare una donna incinta
(era considerato un "negotio grave et maleficioso",
come afferma un magistrato nel 1651). Di conseguenza, il corpo
della donna, che non riceve protezione particolare in caso di
stupro, che può essere maltrattato durante le sedute di
tortura e che risulta marchiato dai segni del disonore causati
da una gravidanza illegittima, diventa intoccabile quando nasconde
in lui una nuova vita. Questo significa anche che la donna non
ne può disporre liberamente, e di nuovo emerge la paura
della morte che sopraggiunge prima dell'amministrazione del battesimo.
Per le stesse motivazioni, è un crimine anche il voler
seppellire un neonato nato morto senza averlo dichiarato alle
autorità: anche il corpo morto prima di vedere la luce
deve ricevere una propria identità, giuridica e spirituale.
L'infanticidio, invece, è forse il crimine più stigmatizzato,
in un corpus di fonti in cui i processi per omicidio non sono
eccezionali.
La donna che realizzava un infanticidio si sentiva in una situazione
senza via di fuga; era tuttavia cosciente del rischio che correva
e del tipo di pena che le sarebbe toccato, se fosse stata scoperta
(le sentenze erano eseguite pubblicamente, con l'intento di intimidire
la comunità, dissuadendola dal commettere delitti). Insomma,
tutti sapevano che la decapitazione era la pena generalmente destinata
a quelle donne che toglievano la vita al loro bambino dopo averlo
partorito.
Le procedure per infanticidio si aprono generalmente in due modi:
Le condizioni in cui si realizza questo crimine indicano che
la donna non agisce con lucidità. I corpi non sono seppelliti
in profondità e sono riportati in superficie da animali,
tracce di sangue conducono direttamente al cadavere, il bambino
non è morto e attira con i suoi gemiti l'attenzione dei
passanti.
L'utilizzo della tortura contro le madri infanticide è
frequente. Lo scopo è di ottenere una confessione (in genere
si vuole che la donna dichiari l'intenzione dell'omicidio del
bambino). In effetti, in un primo tempo, l'imputata tende ad insistere
sulla morte accidentale della creatura, e - in assenza
di prove - il giudice si basa sulle proprie intime convinzioni.
La tortura, allora, fornisce al giudice la prova di cui ha bisogno
per confermare l'incriminazione (confessione che dovrà
poi essere ratificata dalla stessa imputata).
Così, l'infanticidio è un crimine duramente represso
dalle autorità del baliaggio. Le donne accusate non possono
avanzare circostanze attenuanti e la pena di morte, a volte applicata
realmente, altre pronunciata in contumacia, è la punizione
conseguente a questo delitto, iscritto nella categoria più
generale dell'omicidio (e quindi del Maleficium).
Non va, infine, trascurato l'aspetto medico-legale della questione,
l'utilizzo di un sapere di tipo medico con lo scopo di identificare
i segni della gravidanza. Alcune donne, dopo aver scoperto di
essere incinta, si comportavano come se nulla fosse, cercando
di nascondere le proprie forme e continuando un'esistenza normale.
Precisi segnali (come l'arresto del ciclo mestruale, l'aumento
del volume della pancia e la stanchezza) erano allora invocati
come conseguenza di una malattia. Di solito, queste donne si definivano
idropiche, e con "idropisia" intendevano una non precisata
affezione del corpo. Ecco allora un'altra manifestazione del controllo
sociale: tutti cercano di determinare le cause della pretesa "malattia";
un'amenorrea prolungata, un'idropisia attraggono gli sguardi dei
membri della comunità, soprattutto se la "malata"
è nubile o vedova. Poi, però, anche la scusante
della malattia viene meno. La fuga della presunta malata, la presenza
di un neonato, lo sgonfiarsi improvviso del ventre e la produzione
di latte sono indizi che provano che la malattia altro non è
che gravidanza.
Le comari sono perciò incaricate di fare la distinzione
tra malattia vera o presunta. In effetti, il giudizio della levatrice
riveste un ruolo di primo piano negli affari giudiziari che toccano
la sfera della sessualità femminile. Queste testimonianze
possono essere richieste del tribunale, ma anche da parte dei
parenti dell'accusata o su iniziativa della comare stessa.
Malgrado la povertà delle testimonianze, credo di poter
affermare che le comari chiamate a deporre dai giudici si mostrassero
piuttosto prudenti nel formulare le proprie conclusioni. Esse
preferivano dichiarare di non essere in grado di riconoscere i
segni di una gravidanza sul corpo di un'imputata, di un parto
recente o di un aborto. È una vera incapacità oppure
si tratta di prudenza? La perizia della comare potrebbe occupare
una posizione privilegiata nel sistema probatorio.
Mi sembra che non esistessero comari "esperte" ufficialmente
assunte come tali dal tribunale; al contrario, quelle chiamate
a collaborare nei processi esercitavano abitualmente nella comunità.
Questo può forse voler indicare la volontà delle
comari a non collaborare al processo di controllo sociale della
sessualità illecita.
Sulle comari stesse, poi, sappiamo poco. Le fonti indicano che
si trattava di donne un po' più competenti di altre, e
che seguivano una formazione empirica (perciò, più
una comare era anziana, più era degna di fiducia).
Le comari svolgevano un ruolo sociale considerevole. Avevano un
ruolo decisivo nelle procedure riguardanti la sessualità,
ma si occupavano anche dei neonati (la pediatria apparirà
solo verso la fine del XIX secolo). D'altronde sembra che i loro
rapporti con le autorità civili siano ridotti al minimo
(diversamente che con il clero locale, che si interessa di più
a loro, data la necessità di impartire il battesimo nei
casi urgenti).
Infine, le fonti sono ambigue per quel che riguarda l'analisi
del corpo femminile praticata dalle comari: se alcune testimonianze
sembrano indicare che la visita finisse con la palpazione dei
seni e della pancia (azione riassunta dal verbo tastare),
credo che in altri casi si arrivasse anche ad un'esplorazione
di tipo ginecologico.
Per terminare, vorrei porre l'accento su come la posta in gioco
sia costituita dal corpo della donna, piuttosto che quello dell'uomo,
sul quale è impossibile leggere i segni di un comportamento
illecito.
Si può allora stabilire una gerarchia all'interno della
criminalità legata alla sessualità:
Il caso del Mendrisiotto non è eccezionale a livello europeo; come ovunque, la sessualità illecita e le gravidanze illegittime sono oggetto di repressione. Questa repressione è quindi variabile, in funzione di fattori diversi (circostanze del delitto, arbitrario del giudice, qualità della persona accusata). La donna è quindi il bersaglio principale di questa repressione e ne paga le conseguenze giuridiche e sociali, malgrado non sia mai considerata una "vittima" (quest'ultimo è, d'altronde, un termine assente dal lessico giudiziario dell'Antico Regime).
| 1. | Relazioni illecite in una comunità cisalpina. Processi a donne nel baliaggio di Mendrisio", in Archivio Storico Ticinese (AST), 131 (2002), pp. 3-32 |