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Le gravidanze illegittime di fronte alla giustizia. Il caso del baliaggio di Mendrisio durante l'antico regime

di Isabella Spinelli
Testo della conferenza di Isabella Spinelli all'Assemblea dell'Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino, ottobre 2002

 

L'oggetto principale della mia ricerca è costituito dalla gravidanza illegittima, derivante dall'esercizio illecito della sessualità femminile (non praticata quindi da una coppia sposata). Si tratta di un lavoro nato come mémoire di licenza e sostenuto nell'ottobre 2001 presso l'Università di Ginevra, sotto la direzione del prof. Michel Porret ("Grossesses illégitimes" devant la justice criminelle du bailliage de Mendrisio sous l'Ancien Régime). Oggi ho deciso di non considerare quegli argomenti di cui ho parlato nell'articolo apparso nell'ultimo numero di Archivio Storico Ticinese[1], vale a dire:

Spero, in ogni modo, di riuscire a dare un'idea generale della problematica, pur non entrando nei dettagli.
Il contesto dell'Antico Regime è ben diverso da quello di oggi: le condizioni giuridiche e sociali si sono modificate, ma la problematica rimane di attualità, soprattutto se pensiamo ad una delle sue possibili conseguenze, l'aborto.
Senza dimenticare questa problematica - strettamente connessa alla figura sociale della donna incinta senza essere sposata - spostiamoci nel baliaggio comune di Mendrisio, nel periodo che va dalla seconda metà del XVI secolo ai primi decenni del XVIII. Ho scelto questo periodo piuttosto esteso principalmente per due motivi:

Per lo più, il XVIII secolo è escluso dal quadro cronologico, e questo perché si assiste ad una svolta: le fonti tacciono allora su episodi di gravidanza illegittima, aborti o infanticidi.
Gli atti dei processi istruiti contro le donne rappresentano la maggioranza delle fonti che formano il corpus utilizzato; si tratta di documenti manoscritti conservati all'Archivio di Stato di Bellinzona.
Lo stato attuale degli archivi giudiziari dell'epoca della dominazione svizzera lascia a desiderare: il materiale è troppo spesso frammentato, disperso e non catalogato; in numerosi casi lo si ritrova nei fondi privati di quelle famiglie i cui rappresentanti hanno esercitato ruoli importanti nell'amministrazione, e in altri casi è stato incorporato ai fondi dei comuni e dei distretti ticinesi.
I fondi che ho utilizzato sono:

Ho potuto così costituire un dossier di fonti composto di circa 135 procedure giudiziarie che, però, presentavano un'assenza di continuità temporale: si tratta di una grossa lacuna che non mi ha permesso di formulare un discorso quantitativo (in altre parole non ho potuto quantificare il numero di casi di fornicazione, di aborto o di infanticidio).
Un'ulteriore difficoltà è data dalla natura non esaustiva delle fonti, che rende spesso arduo tracciare il profilo sociale delle persone implicate nei processi: età, stato civile e condizioni economiche sono dettagli troppo spesso trascurati nei processi giudiziari.
Tuttavia i dati che ho raccolto mi permettono di concludere che le accusate protagoniste dei processi provengono esclusivamente da ambienti rurali, erano, in pratica, contadine o donne di servizio. Insomma, non c'è traccia di donne d'estrazione socialmente elevata nel dossier delle fonti, e questo probabilmente perché chi aveva i mezzi riusciva a far rimanere segrete le proprie mancanze.
I processi sono pervenuti troppo spesso incompleti: la sentenza, che ci permette di conoscere l'esito della procedura, è un elemento raro e prezioso. Ma essenziali sono anche gli interrogatori durante i quali i magistrati danno la parola ad accusati e testimoni.
Il secondo tipo di fonte che ho utilizzato è costituito dalle "fonti del diritto", in altre parole dai testi degli Statuti e Decreti che sono conservati, in forma manoscritta, all'Archivio di Stato (Fondo Statuti).
Perché proprio il baliaggio di Mendrisio? In effetti, la ricchezza del fondo Torriani ha giocato un ruolo decisivo.
Mendrisio è il baliaggio più meridionale. Si tratta di una regione essenzialmente fertile, adatta all'agricoltura e all'allevamento; la maggior parte della sua popolazione è quindi d'estrazione rurale, come le donne protagoniste dei processi.
Più che verso gli altri baliaggi, Mendrisio era rivolto verso la città di Como, vero e proprio polo economico, culturale e religioso, e in parte verso Milano.
Questo orientamento, lo vedremo, sarà essenziale nelle situazioni di gravidanze illegittime. A Como, infatti, si recavano non solo gli abitanti del Mendrisiotto che intendevano consultare un medico o concludere un affare, ma anche coloro che intendevano partorire nell'anonimato o abbandonare un figlio non desiderato.
Perciò, anche se di modeste dimensioni, il baliaggio non era ripiegato su se stesso: il fenomeno dell'emigrazione maschile, l'importanza accordata alla città di Como e la localizzazione su di un'importante via di transito facevano sì che non rimanesse una regione isolata.
Per quanto riguarda le fonti della legge, va detto che gli statuti in vigore nel baliaggio hanno radici nel Medio Evo, e mantengono le loro caratteristiche anche dopo il 1521, quando la regione è definitivamente integrata alla Confederazione dei 13$ Cantoni. Durante l'Antico Regime, le condizioni giuridiche e politiche subiscono solo deboli variazioni (si tratta di riforme parziali degli statuti, rese necessarie dal tempo). In particolare, mi riferisco ai Decreti, agli Ordini ed alle Gride, in pratica a decisioni prese dalle autorità svizzere -Dieta o balivo - di fronte a problemi urgenti o transitori che richiedevano una soluzione rapida ed efficace.
La pratica della giustizia si divide in due grossi campi: il civile e il penale. Il penale si divide ulteriormente tra:

Giudice unico del tribunale del baliaggio è il landfogto, di origine confederata, che non possiede però potere legislativo, all'eccezione del diritto di emettere delle Gride provvisorie (valide durante il periodo del suo incarico della durata due anni). Il balivo è poi circondato da un gruppo di magistrati, il cui ruolo e numero variano da un baliaggio all'altro.
Intendo porre l'accento su come le lacune esistenti negli Statuti (vale a dire un'enorme superficialità nella qualificazione dei delitti e delle pene) e la coesistenza di differenti fonti del diritto, provocano una gran confusione, la quale accorda molto vigore al potere di valutazione del giudice. Con altre parole, l'arbitrario di cui può beneficiare il balivo è la conseguenza della mancanza di un codice penale esauriente ed ordinato.
Questa pratica emerge ampiamente nelle sentenze: il magistrato non cita mai la base su cui stabilisce il proprio giudizio nel qualificare il crimine e su cui motiva e fa applicare poi la pena. Perciò, conoscere bene i testi degli Statuti non è sufficiente: quello che fa stato è soprattutto il potere di valutazione del giudice.
Nel valutare un crimine all'interno di questa procedura - di tipo inquisitorio - un giudice tiene quindi conto di diverse circostanze come

Si tratta, insomma, di un approccio empirico alla procedura criminale.
Purtroppo questa sera non ci sarà il tempo di considerare gli articoli degli Statuti che riguardano la problematica in questione. Mi limiterò quindi a fare qualche considerazione generale.
Gli Statuti indicano come ciascuno avesse l'obbligo di denunciare al console del villaggio, sotto pena di una multa, ogni Maleficium o crimine grave di cui fosse stato testimone. Si vuole così evitare ogni forma di giustizia privata. Questo provoca però anche un clima di sospetto reciproco e di facilità alla delazione.
Esiste poi una chiara frammentazione del potere: il clero, spesso implicato in questioni di sessualità illecita, non è giudicato dal tribunale laico, bensì da quello ecclesiastico (si tratta del privilegium fori valido in tutto l'Occidente). Uno stesso crimine è allora giudicato da due tribunali distinti. In sostanza, il modo di amministrare la giustizia variava secondo il rango giuridico e della condizione sociale della persona accusata.
Per quel che riguarda i crimini legati alla sessualità, gli Statuti sono generalmente molto vaghi (ho ricordato che la qualificazione del delitto e lo stabilimento della pena dipendono in larga misura dall'arbitrario del giudice). Si crea quindi un fossato tra teoria (Statuti e Decreti) e pratica giudiziaria (amministrazione reale della giustizia).
D'altronde, la criminalità che tocca la sfera della morale è spesso difficilmente dimostrabile: un comportamento illecito è attestato con certezza solamente alla presenza di una gravidanza. Diventa perciò impossibile conoscere la reale estensione del fenomeno: basti pensare a quante relazioni infeconde, abbandoni, aborti spontanei o volontari, infanticidi ed azioni clandestine varie non hanno lasciato traccia. Insomma, quella che emerge dalle fonti è una criminalità apparente.
Tutti questi fattori rendono difficile l'analisi dei singoli processi, e fanno sì che ogni caso sia diverso dagli altri, data l'impossibilità di ricollegarli tutti ad un articolo di legge o ad un decreto preciso.
Quello che però appare con evidenza è il carattere misogino della repressione: in questo tipo di affare la donna è nettamente svantaggiata rispetto all'uomo. È lei, in genere, a pagare per le conseguenze di una relazione illecita. L'uomo è di solito accusato solo alla presenza di particolari circostanze aggravanti (in particolare in casi d'incesto o di recidiva). Si spiega quindi l'interesse dei giudici verso i comportamenti e la vita privata delle imputate; interesse che si manifesta attraverso interrogatori umilianti e domande precise circa i luoghi, la frequenza e i modi degli incontri clandestini.
Infine, basandosi sulle informazioni raccolte durante l'istruttoria e grazie al potere decisionale accordatogli dai cantoni, il giudice decreta il livello di colpevolezza e stabilisce una pena.
Il corpo della donna porta su di sé i segni irrefutabili e il frutto (il bambino) del suo comportamento. Per l'uomo è quindi più facile sottrarsi alle proprie responsabilità. Questo, per la donna, significa invece, quasi certamente, compiere un'azione criminale, come l'abbandono, l'aborto o addirittura l'infanticidio.
Ma le conseguenze di una gravidanza illegittima non pesano unicamente sulla madre: gli Statuti decretano che un figlio illegittimo si trovi in una posizione d'inferiorità rispetto ai figli legittimi, privato dell'eredità e senza la possibilità di accedere ad alcune professioni (quella di notaio, per esempio).
Insomma, il sistema penale in vigore nel baliaggio, almeno per quel che riguarda le fonti scritte del diritto, non accorda nessuna protezione giuridica alla madre illegittima ed al suo bambino.
La repressione si rafforza soprattutto nei riguardi di donne colpevoli d'aborto o infanticidio, le quali vengono di norma punite con la pena di morte o la confisca dei beni.

È necessario ora spendere qualche parola sul modo in cui si apre la procedura giudiziaria. Un po' ovunque, in Europa, le autorità cercano di contenere il fenomeno dell'occultamento di gravidanza (mi riferisco, per esempio, a testi di legge come l'editto di Enrico II, che nel 1556 rende obbligatoria la dichiarazione di gravidanza e di parto, la quale evita alla donna l'eventualità di presunzione d'infanticidio in caso di morte sospetta del neonato e di privazione del battesimo della sepoltura cristiana).
Questo tipo di necessità è avvertito anche dalle autorità del baliaggio, e cito un decreto del 1719, del Sindacato di Lugano:

Li consoli e le levatrici, non saranno più tenute in avvenire di visitare in certi tempi le donne nubili per vedere se sono gravide; ma solamente quando alcune donne cadono in sospetto e grave presunzione di gravidanza potranno quelle esser visitate da una levatrice, senza l'intervento del Console (ASTi, Fondo Statuti, Statuto di Mendrisio, anno 1785, art. 204).

Nel dossier delle fonti non ho però trovato nessun documento riconducibile al tipo della dichiarazione di gravidanza. In realtà, poi, anche le dichiarazioni avevano grossi limiti: erano la soluzione alla quale ricorreva la donna quando i segni della gravidanza erano più che manifesti e quando ogni tentativo di aborto o matrimonio sembrava ormai inutile.
Torniamo a Mendrisio. In ogni villaggio era presente la figura del console, un ufficiale. Tra i suoi compiti vi era anche quello di denunciare (il termine usato nelle fonti è notificare) le situazioni irregolari al balivo. Così facendo egli si scaricava della responsabilità verso l'autore del crimine.
Non sono rari i casi di consoli multati per non aver adempiuto il loro dovere. Il console doveva quindi sorvegliare i costumi degli abitanti del villaggio, denunciando le "situazioni irregolari", in altre parole quei casi che si distinguevano dagli schemi fissi imposti dalle autorità laiche e religiose, le quali cercavano di imporre una sessualità esercitata unicamente nel contesto del matrimonio e di evitare la nascita di figli illegittimi.
La responsabilità affidata al console è perciò una manifestazione di questi sforzi d'ordinamento, i quali si traducono in un feroce controllo sociale (controllo di cui beneficia anche la Chiesa stessa, dato che il clero, ancora a lungo dopo la riforma tridentina, manifesta comportamenti fin troppo laici).
Dopo la notificazione del console, il caso diventa di competenza del tribunale del baliaggio e l'imputata è condotta a Mendrisio per essere interrogata. Alla base di questo meccanismo di denuncia c'è però la comunità stesa (comunità di villaggio o regionale), che veglia su se stessa, senza tolleranza, cercando di scovare le situazioni irregolari e attirando l'attenzione delle autorità (del console prima e del balivo dopo).
Per questo motivo partecipa direttamente al controllo sociale incoraggiato dalle autorità civili ed ecclesiastiche; il mezzo con cui questo controllo sociale procede è costituito dalle voci, dai "sentito dire". Una diceria circola ampiamente presso una società in cui la curiosità verso i fatti altrui appare legittima.
Tuttavia, anche se una voce è insistente e molto diffusa, non basta, da sola, a decretare la condanna. Sono necessarie prove più solide, come una confessione, una testimonianza diretta, una perizia o la fuga della persona sospettata.
Così, la repressione di certi comportamenti è compiuta dal tribunale del baliaggio, ma non solo: non si può trascurare il ruolo della comunità che stigmatizza queste donne "criminali".

Un altro fattore che regola queste situazioni è costituito dal forte, estremo senso dell'onore. L'onore femminile è legato alla sessualità, e si estende anche agli altri membri della famiglia. Consiste in un vero capitale, che si può perdere con un comportamento errato e che sta alla base dell'immagine sociale di una persona. È l'onore il movente di alcuni episodi di violenza (come le vendette). D'altronde, il fondo Torriani è ricco di processi evocanti risse, ferite, vendette e omicidi. La violenza è un fatto banale ed accettato, spesso presente nelle relazioni sociali ed affettive.
Le fonti sembrano indicare che un rapporto iniziato con un abuso non impedisce poi che chi ha subito la violenza non possa desiderare di instaurare una relazione e poi sposarne l'autore. La causa honoris sembra più forte anche dell'amore per i figli; i parenti (genitori compresi) possono anche allontanare la figlia che li ha disonorati (non si può però generalizzare il comportamento dei famigliari delle donne invischiate in affari di sessualità illecita). Allo stesso modo, la donna perde inevitabilmente il lavoro.
Insomma, una gravidanza illegittima è un vero choc per una donna le cui abitudini sono completamente sconvolte. Un crimine morale, come la fornicazione e la gravidanza illegittima si trasforma in crimini contro le persone (omicidio per vendetta, aborto o infanticidio). Questo passaggio, da un delitto di natura morale al Maleficium, si compie quindi a causa di diversi fattori:

La donna deve perciò compiere una scelta: può quindi darsi che decida di rischiare e, spinta dalla disperazione, aggiungere delle circostanze aggravanti ad una situazione già precaria.
In altre parole, un aborto o un infanticidio significano un fallimento del controllo sociale: il fatto che siano stati commessi indica che questo controllo non era poi così efficace come lo volevano i suoi promotori.
È una donna senza onore, ma soprattutto, senza dote quella che non riesce a contrarre matrimonio. In un'epoca in cui il matrimonio per amore è una rarità, è possibile "riparare" una situazione compromessa fornendo una dote sufficiente perché il marito chiuda un occhio sul passato della moglie.

Vorrei ora passare in rassegna quelle che sono le possibili conseguenze di una gravidanza illegittima: la fuga, l'abbandono del neonato, l'aborto e l'infanticidio.
La fuga alla presenza di una gravidanza può avere diverse motivazioni. La donna può voler sfuggire alla giustizia in caso di circostanze aggravanti come un incesto o un adulterio, ma la futura madre può semplicemente lasciare il suo villaggio per evitare lo scandalo.
A volte, il non partire è invocato come prova d'innocenza, come spiega Lucia, figlia di Gerolamo Pozzi di Castel San Pietro, indagata per gravidanza illegittima nel 1695; cito:

Di questo io ne sono innocenta et netta, et se fossi in colpa et havessi macchia non sarei qui perché saranno più de quindici giorni che sono fuori queste ciancie, et che si mormorava di me, ma io che sono netta ho voluto stare a casa, et avevo proposto che se mi cercavano volevo venire qua perché sono netta (ASTi, Fondo Torriani, 40 - 129 (1695)).

La fuga però non è mai un'operazione tanto semplice essa richiede una rete di complicità e di collaborazione e si traduce con un brutale distacco dall'ambiente in cui la donna ha sempre vissuto. La donna trova rifugio presso conoscenti o parenti lontani, spesso pagando. La fuga è anche la soluzione proposta dal seduttore per soffocare lo scandalo. L'uomo, invece, parte soprattutto alla presenza di circostanze aggravanti, come l'incesto.
Il fatto di partire non garantisce tuttavia l'anonimato: abbiamo visto come gli abitanti del baliaggio uscissero spesso dai confini e che s'imbattessero in qualche giovane del proprio villaggio, la quale sperava invece di non essere riconosciuta.
Non bisogna poi dimenticare che la fuga è un avvenimento drammatico nella vita di una donna: come conseguenza di una gravidanza rappresenta un fallimento e uno sconvolgimento psicologico ai quali si aggiunge l'abbandono della propria comunità per incontrarne una nuova in cui si rimarrà una donna senza onore. E, naturalmente, non era facile rientrare dopo l'assenza.
L'abbandono è un fenomeno che risale all'Antichità e in epoca moderna si manifesta anche nel territorio della Lombardia svizzera, per raggiungere proporzioni drammatiche nel corso dell'Ottocento e regredire alla fine del secolo davanti al disappunto sempre più evidente dell'opinione pubblica e delle autorità politiche. C'è una continuità sostanziale tra Antico Regime e l'Ottocento, quando la causa honoris sembra ancora la base delle azioni delle madri illegittime.
Per trattare questa problematica in modo più approfondito bisognerebbe consultare un altro tipo di fonte (penso, in particolare, alle fonti relative agli ospedali lombardi e ai registri battesimali). Nel fondo Torriani ho recuperato solo una dozzina di documenti riguardanti neonati abbandonati. Ora mi limiterò a qualche considerazione generale.
Innanzitutto, nei baliaggi non esistevano istituzioni ospedaliere in grado di offrire una soluzione valida al problema dell'infanzia abbandonata; per questo motivo ci si rivolgeva ancora una volta a Como (Ospedale S. Anna) o a Milano (Ospedale Maggiore).
I bambini illegittimi del Mendrisiotto si trovavano quindi al centro di un vero processo d'esportazione; condotti direttamente dalle madri oppure da altre persone pagate per farlo, si trovavano spesso a passare di mano in mano prima del definitivo abbandono (bisogna allora chiedersi quanti non sopravvivevano al difficile viaggio).
Spesso le ricerche effettuate dalle autorità per identificare i genitori di un esposto avevano regioni essenzialmente economiche: in breve, nessuno voleva assumersi l'onere finanziario legato al mantenimento di un neonato (pagare una nutrice, le spese per il battesimo, ecc.).
In caso di ritrovamento di un neonato era necessario rivolgersi al console del villaggio. Dalle fonti emerge una sorta di tolleranza verso la pratica dell'abbandono: ma si tratta di una tolleranza relativa, che non intendeva incoraggiare volontariamente la pratica. Va aggiunto, inoltre, che la disinformazione giocava un ruolo importante: era più facile abbandonare un figlio pensando che in ospedale avrebbe avuto una vita migliore (in realtà le condizioni per i trovatelli negli ospedali erano tutt'altro che rosee).
L'autorità balivale agisce, in ogni caso, nei casi più flagranti, come nel caso di Bartolomeo Cifello, che nel 1634 è dichiarato colpevole per aver:

occultamente mandata una putta puoco fa da detta Maddalena partorita, gravida d'esso Bartolomeo, all'hospital di Como, quale forse per puoca cura è morta, non ostante che havesse il modo di mantenerla (ASTi, Fondo Torriani, 39 - 79 (1634)).

Ma, all'abbandono si aggiunge l'adulterio, siccome Maddalena era una donna sposata. Bartolomeo perde i propri beni (terre e bestiame). Questo caso, tuttavia, mostra come la pratica non fosse incoraggiata, soprattutto per giustificazioni d'ordine morale.
La repressione segue le stesse motivazioni che emergono davanti a crimini d'aborto o infanticidio: il bambino esposto (un essere senza protezione e innocente) rischia di morire senza aver ricevuto il sacramento del battesimo. È per questa ragione che i giudici d'Antico Regime, nel valutare la gravità di un abbandono, tengono conto dei luoghi e dei tempi dell'esposizione (la nudità, ad esempio, costituisce una circostanza aggravante).
L'abbandono, come la fuga alla quale è spesso correlato, vuole quindi cancellare il marchio del disonore. Abbandono e fuga, poi, diversamente da aborto e infanticidio, prevedono una minima rete di complicità; seduttori e complici agiscono spontaneamente o dietro pagamento, e partecipano attivamente all'operazione, accompagnando il neonato fino alla destinazione finale, l'istituto di carità. Per questo motivo l'abbandono non è un crimine esclusivamente femminile.

Aborto e, soprattutto, infanticidio sono forse le conseguenze più dure ad una gravidanza illegittima.
Per il '700 esiste un vuoto documentario: ad una diminuzione del fenomeno stesso si aggiunge, per la Lombardia svizzera, un calo delle applicazioni della pena di morte. A Ginevra, per esempio, si assiste anche ad un miglioramento della politica d'assistenza dei bambini abbandonati accolti negli ospedali.
L'aborto era praticato in diversi modi: con delle operazioni meccaniche (come forti pressioni, cadute, ma anche il portare pesi) oppure ingerendo delle preparazioni (filtri, erbe, ecc.). Non posso escludere che la donna intenzionata ad abortire non beneficiasse della collaborazione del personale sanitario (chirurghi e comari), ma le fonti non lasciano trasparire nulla in questo senso. Esiste tuttavia un esiguo numero di tracce di complici reclutati nella cerchia famigliare e quindi capaci di garantire il silenzio indispensabile.
Per il resto, aborto e infanticidio sono compiuti nel silenzio più assoluto. È per questo motivo che, ancora una volta, non possiamo conoscere a quanto ammonti la "cifra oscura" dell'infanticidio. Ancora una volta abbiamo a che fare con una criminalità soltanto apparente.
Aborto e infanticidio sono azioni violente e offensive e di solito derivano dalla disperazione, sono realizzate in condizioni d'igiene pessime e richiedono un minimo di conoscenze anatomiche che le donne, di solito, non possedevano.
I testi degli Statuti di Mendrisio non qualificano particolarmente aborto e infanticidio (un po' più precisi sono invece gli statuti di altri baliaggi, come la Lavizzara): nel resto dell'Europa invece già dalla fine del XV secolo e poi nel corso del XVI, le leggi imperiali e reali si interessano direttamente delle madri nubili. Queste leggi prevedevano che la morte di un bambino nato da una madre che aveva occultato la gravidanza e il parto comportava una presunzione d'omicidio (e tra queste leggi cito a titolo d'esempio la Carolina - 1532 -, e l'editto di Enrico II - 1556 -). Il termine "infanticidio" sarà però assente dal vocabolario giuridico ancora nel XVIII secolo.
Nel mio dossier di documenti ci sono solo sette procedure per aborto; ma, appunto, la non-qualificazione dell'atto criminale negli Statuti e l'assenza di processi giudiziari non significa che la pratica fosse inesistente. In ogni caso, aborto e infanticidio rientrano nel Maleficium ed erano puniti con la pena capitale.
L'orrore che suscitava l'aborto è comprensibile anche se si considera la gravità del picchiare una donna incinta (era considerato un "negotio grave et maleficioso", come afferma un magistrato nel 1651). Di conseguenza, il corpo della donna, che non riceve protezione particolare in caso di stupro, che può essere maltrattato durante le sedute di tortura e che risulta marchiato dai segni del disonore causati da una gravidanza illegittima, diventa intoccabile quando nasconde in lui una nuova vita. Questo significa anche che la donna non ne può disporre liberamente, e di nuovo emerge la paura della morte che sopraggiunge prima dell'amministrazione del battesimo.
Per le stesse motivazioni, è un crimine anche il voler seppellire un neonato nato morto senza averlo dichiarato alle autorità: anche il corpo morto prima di vedere la luce deve ricevere una propria identità, giuridica e spirituale.
L'infanticidio, invece, è forse il crimine più stigmatizzato, in un corpus di fonti in cui i processi per omicidio non sono eccezionali.
La donna che realizzava un infanticidio si sentiva in una situazione senza via di fuga; era tuttavia cosciente del rischio che correva e del tipo di pena che le sarebbe toccato, se fosse stata scoperta (le sentenze erano eseguite pubblicamente, con l'intento di intimidire la comunità, dissuadendola dal commettere delitti). Insomma, tutti sapevano che la decapitazione era la pena generalmente destinata a quelle donne che toglievano la vita al loro bambino dopo averlo partorito.
Le procedure per infanticidio si aprono generalmente in due modi:

  1. il tribunale agisce d'ufficio in seguito a delle voci (bisogna allora ritrovare il corpo)
  2. il tribunale agisce in seguito al rinvenimento di un cadavere (bisogna identificare il colpevole)

Le condizioni in cui si realizza questo crimine indicano che la donna non agisce con lucidità. I corpi non sono seppelliti in profondità e sono riportati in superficie da animali, tracce di sangue conducono direttamente al cadavere, il bambino non è morto e attira con i suoi gemiti l'attenzione dei passanti.
L'utilizzo della tortura contro le madri infanticide è frequente. Lo scopo è di ottenere una confessione (in genere si vuole che la donna dichiari l'intenzione dell'omicidio del bambino). In effetti, in un primo tempo, l'imputata tende ad insistere sulla morte accidentale della creatura, e - in assenza di prove - il giudice si basa sulle proprie intime convinzioni. La tortura, allora, fornisce al giudice la prova di cui ha bisogno per confermare l'incriminazione (confessione che dovrà poi essere ratificata dalla stessa imputata).
Così, l'infanticidio è un crimine duramente represso dalle autorità del baliaggio. Le donne accusate non possono avanzare circostanze attenuanti e la pena di morte, a volte applicata realmente, altre pronunciata in contumacia, è la punizione conseguente a questo delitto, iscritto nella categoria più generale dell'omicidio (e quindi del Maleficium).

Non va, infine, trascurato l'aspetto medico-legale della questione, l'utilizzo di un sapere di tipo medico con lo scopo di identificare i segni della gravidanza. Alcune donne, dopo aver scoperto di essere incinta, si comportavano come se nulla fosse, cercando di nascondere le proprie forme e continuando un'esistenza normale.
Precisi segnali (come l'arresto del ciclo mestruale, l'aumento del volume della pancia e la stanchezza) erano allora invocati come conseguenza di una malattia. Di solito, queste donne si definivano idropiche, e con "idropisia" intendevano una non precisata affezione del corpo. Ecco allora un'altra manifestazione del controllo sociale: tutti cercano di determinare le cause della pretesa "malattia"; un'amenorrea prolungata, un'idropisia attraggono gli sguardi dei membri della comunità, soprattutto se la "malata" è nubile o vedova. Poi, però, anche la scusante della malattia viene meno. La fuga della presunta malata, la presenza di un neonato, lo sgonfiarsi improvviso del ventre e la produzione di latte sono indizi che provano che la malattia altro non è che gravidanza.
Le comari sono perciò incaricate di fare la distinzione tra malattia vera o presunta. In effetti, il giudizio della levatrice riveste un ruolo di primo piano negli affari giudiziari che toccano la sfera della sessualità femminile. Queste testimonianze possono essere richieste del tribunale, ma anche da parte dei parenti dell'accusata o su iniziativa della comare stessa.
Malgrado la povertà delle testimonianze, credo di poter affermare che le comari chiamate a deporre dai giudici si mostrassero piuttosto prudenti nel formulare le proprie conclusioni. Esse preferivano dichiarare di non essere in grado di riconoscere i segni di una gravidanza sul corpo di un'imputata, di un parto recente o di un aborto. È una vera incapacità oppure si tratta di prudenza? La perizia della comare potrebbe occupare una posizione privilegiata nel sistema probatorio.
Mi sembra che non esistessero comari "esperte" ufficialmente assunte come tali dal tribunale; al contrario, quelle chiamate a collaborare nei processi esercitavano abitualmente nella comunità. Questo può forse voler indicare la volontà delle comari a non collaborare al processo di controllo sociale della sessualità illecita.
Sulle comari stesse, poi, sappiamo poco. Le fonti indicano che si trattava di donne un po' più competenti di altre, e che seguivano una formazione empirica (perciò, più una comare era anziana, più era degna di fiducia).
Le comari svolgevano un ruolo sociale considerevole. Avevano un ruolo decisivo nelle procedure riguardanti la sessualità, ma si occupavano anche dei neonati (la pediatria apparirà solo verso la fine del XIX secolo). D'altronde sembra che i loro rapporti con le autorità civili siano ridotti al minimo (diversamente che con il clero locale, che si interessa di più a loro, data la necessità di impartire il battesimo nei casi urgenti).
Infine, le fonti sono ambigue per quel che riguarda l'analisi del corpo femminile praticata dalle comari: se alcune testimonianze sembrano indicare che la visita finisse con la palpazione dei seni e della pancia (azione riassunta dal verbo tastare), credo che in altri casi si arrivasse anche ad un'esplorazione di tipo ginecologico.

Per terminare, vorrei porre l'accento su come la posta in gioco sia costituita dal corpo della donna, piuttosto che quello dell'uomo, sul quale è impossibile leggere i segni di un comportamento illecito.
Si può allora stabilire una gerarchia all'interno della criminalità legata alla sessualità:

Il caso del Mendrisiotto non è eccezionale a livello europeo; come ovunque, la sessualità illecita e le gravidanze illegittime sono oggetto di repressione. Questa repressione è quindi variabile, in funzione di fattori diversi (circostanze del delitto, arbitrario del giudice, qualità della persona accusata). La donna è quindi il bersaglio principale di questa repressione e ne paga le conseguenze giuridiche e sociali, malgrado non sia mai considerata una "vittima" (quest'ultimo è, d'altronde, un termine assente dal lessico giudiziario dell'Antico Regime).

 


1.   Relazioni illecite in una comunità cisalpina. Processi a donne nel baliaggio di Mendrisio", in Archivio Storico Ticinese (AST), 131 (2002), pp. 3-32