Dal riconoscimento sociale all’azione politica
1) Da furto dell’onore, ad affronto alla moralità:

Il lungo percorso verso il riconoscimento della violenza contro le donne come reato e problema di salute pubblica è vecchio almeno quanto la Confederazione. Nel 1532 l’impero germanico adotta un codice penale in cui lo stupro è un reato contro l’onore e dipende dall’onorabilità della donna, non dalla violenza dell’uomo. Non può essere punibile se commesso contro donne allora considerate prive di onore (prostitute e girovaghe). Dal XVIs. nei cantoni riformati si limita l’autorità del marito, che non può diventare tirannia. Pur con enormi difficoltà, le mogli che subiscono violenza possono denunciare i mariti.
Il primo codice penale federale, elaborato tra le due Guerre mondiali e in vigore dal 1942, è ancora fondato su una concezione medievale dei reati. La violenza sessuale rientra nel capitolo sui comportamenti libidinosi illeciti, come offesa al buoncostume. All’interno del matrimonio non è considerata reato.
Dopo il 1969 anche in Svizzera emerge il nuovo femminismo, con il Movimento per la liberazione della donna e collettivi più radicali contro ogni discriminazione. Con il motto “il privato è politico” anche il tema della violenza contro le donne, in ogni forma, diventa una rivendicazione centrale, pubblica e di piazza.
Negli anni ’70, a partire da Zurigo, aprono i primi consultori autonomi per donne e le prime case per donne vittime di violenza. In Ticino il consultorio di Lugano apre nel 1984 e la prima casa delle donne nel 1989, ma già dagli anni ’70 nelle azioni femministe la violenza è un tema ricorrente.
Dal 1977 il Consiglio federale dà avvio a una revisione del codice penale, per adeguarlo alla nuova concezione della moralità.

2) Dall’imposizione con la violenza al principio del consenso :

Gli anni ’80 vedono sovrapporsi diversi cantieri legislativi legati alla violenza. Nell’ambito della revisione del codice penale sui reati sessuali, il Consiglio federale propone di non rendere punibile la violenza sessuale nel matrimonio, rifiuta l’attenuante della provocazione ma propone come attenuante l’esistenza di rapporti personali.
Dal 1986 associazioni di donne, collettivi e giuriste insorgono contro la proposta del CF e si mobilitano nelle strade, nei media e con atti parlamentari. Viene anche approvato il principio costituzionale sull’aiuto per le vittime di reati, e il Consiglio federale aderisce alla Convenzione europea sull’indennizzo alle vittime. Sul piano internazionale il Consiglio d’Europa dagli anni ’80 e le Nazioni Unite, dagli anni ’90, si attivano nel contrasto alla violenza.
I lavori parlamentari sul codice penale sessuale ne vengono influenzati, e le Camere trovano un accordo solo nei giorni dello Sciopero delle donne del 1991, che affronta anche il tema della violenza. La nuova legge sui reati sessuali è contestata dalla destra più conservatrice, ma passa in votazione popolare al 73%. La violenza sessuale è punibile anche nel matrimonio, e viene tolta l’attenuante dei rapporti personali.
Solo nel 2003 viene riconosciuta la perseguibilità d’ufficio della violenza domestica, che risulta così una questione pienamente politica e un problema di salute pubblica.
Ma la definizione di violenza carnale del 1992 resta incentrata sulla violenza esercitata dall’autore e sulla resistenza da parte della vittima. Associazioni di donne, collettivi e molte parlamentari chiedono di superare questa concezione.
Dal 2017, in parallelo alla ratifica della Convezione di Istanbul per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, prende avvio un’ulteriore revisione del codice penale sui reati sessuali.
