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STATUTO

Gli Statuti dell’Associazione

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Art. 1         Nome e sede

“L’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino” (AARDT) è apartitica e aconfessionale. Non ha scopo di lucro. Ha sede a Massagno, in via San Salvatore 3.

Art. 2         Scopi

Scopi dell’Associazione sono la raccolta, la conservazione, l’ordinamento e la messa a disposizione per la consultazione, lo studio e la valorizzazione:

  1. degli archivi delle associazioni, di gruppi femminili che sono stati, o che sono attivi in Ticino;
  2. di materiale biografico e di archivi privati relativi a donne ticinesi, o che in Ticino hanno vissuto e/o operato;
  3. di una biblioteca: degli scritti e delle opere di autrici ticinesi, o che i Ticino hanno scritto e/o pubblicato le loro opere,
  4. di una biblioteca dei cataloghi, di una raccolta di opere o di materiale di artiste ticinesi, o attive in Ticino;
  5. di una biblioteca delle opere di storia delle donne e di storia del femminismo,
  6. di una biblioteca di opere di autrici svizzere, o estere.

Art. 3         Socie/i

Possono divenire socie/i dell’Associazione le persone – fisiche o giuridiche – che ne condividono gli scopi, e che versano la quota sociale ordinaria annua di fr. 50.- per le persone fisiche, fr. 30.- per studenti e AVS, e di fr. 200.- per le persone giuridiche, o la quota sostenitrice/tore annua da fr. 100.- e oltre.

Art. 4         Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti da:

  • le quote sociali annuali e le donazioni delle socie e dei soci;
  • i contributi privati e/o pubblici;
  • le elargizioni di persone fisiche o giuridiche;
  • ogni altra fonte.

Art. 5     Responsabilità

L’Associazione risponde solo con il proprio capitale per le obbligazioni nei confronti di terzi.

Art. 6         Organizzazione

Gli organi dell’associazione sono:

  • l’Assemblea delle socie e dei soci;
  • il Comitato direttivo
  • l’Ufficio di revisione.

Art. 7         Assemblea

L’Assemblea è l’organo superiore dell’Associazione e si compone di tutte le socie e i soci di cui all’art. 3.

L’Assemblea è convocata dal Comitato direttivo una volta all’anno, almeno 15 giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione delle trattande all’ordine del giorno.

Art. 8         Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea nomina:

  1. la/il presidente, le/i membre/i del Comitato direttivo e l’Ufficio di revisione che assumono un mandato biennale rinnovabile;
  2. approva il programma d’attività;
  3. approva lo statuto e le sue modifiche;
  4. approva i conti annuali ed il rapporto dell’ufficio di revisione;
  5. vigila sull’attività degli altri organi dell’Associazione.

Art. 9         Diritto di voto

Ogni socia/o ha diritto a un voto.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti delle socie e dei soci presenti.

Art. 10      Comitato direttivo

Il Comitato direttivo dell’Associazione è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membre/i di nomina assembleare, compresa la/il presidente.

Esso designa al suo interno la/il vicepresidente. Le/i responsabili di settore, di progetto e l’amministratrice partecipano ai lavori del Comitato direttivo su richiesta senza diritto di voto.

Art. 11      Competenze del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo promuove iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, cura gli interessi dell’Associazione e la rappresenta nei confronti di terzi, dà seguito alle decisioni prese dall’Assemblea. Esso si riunisce secondo necessità e su convocazione della/del presidente, o della/del vicepresidente.

L’Associazione è vincolata dalle firme collettive a due della/del vicepresidente, o di una/un membra/o del Comitato direttivo con la/il presidente.

Al Comitato direttivo spetta ogni competenza non demandata ad altro organo dell’Associazione.

Le membre sono tenute a partecipare ad almeno l’80% delle sedute e a giustificare le loro assenze.

Il Comitato direttivo può decidere di escludere una/un propria/o membra/o e chiedere all’Assemblea di ratificare la decisione, convocando un’Assemblea ordinaria o straordinaria.

Art. 12 Organizzazione del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo:

  1. assume le/i responsabili di settore e le collaboratrici/ i collaboratori che gestiscono gli archivi, la biblioteca, il segretariato, l’amministrazione e i progetti;
  2. si avvale di una commissione consultiva composta di almeno 5 persone esperte che collaborano al raggiungimento degli scopi dell’Associazione; esse sono scelte dal Comitato direttivo. La commissione consultiva può assumere una funzione propositiva nei confronti del Comitato direttivo e viene convocata secondo necessità dallo stesso;
  3. può organizzare Gruppi di lavoro.
  4. può adottare un regolamento interno per disciplinare il funzionamento della commissione consultiva e dei Gruppi di lavoro.

Art. 13 Ufficio di revisione

L’Ufficio di revisione si compone di due membre/i, nominate/i per un periodo di 2 anni e rieleggibili.

Esso esamina i conti annuali dell’Associazione, e redige il relativo rapporto all’attenzione dell’Assemblea.

Art. 14 Scioglimento dell’Associazione

  1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso dall’Assemblea generale convocata a tale scopo, che decide a maggioranza di almeno i due terzi delle socie/dei soci presenti.
  2. In caso di scioglimento il fondo librario verrà ceduto in proprietà a una Biblioteca cantonale, mentre il materiale documentario verrà ceduto in proprietà all’Archivio di Stato del Cantone Ticino, a Bellinzona.

I beni restanti, appartenenti all’AARDT, verranno devoluti ad uno o più enti designati dall’Assemblea aventi scopi simili a quelli dell’Associazione, a loro volta al beneficio dell’esenzione fiscale, con sede ed operante/i nel Canton Ticino.

Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano gli art. 60 e segg. del CCS.

Approvato il 24 ottobre 2020
dall’Assemblea ordinaria
svoltasi nell’Aula Magna delle Scuole elementari di Massagno
(al tempo del Covid 19)

 

 

 

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